valutazione del danno biologico di natura psichica

psicologo verona Dott. Giorgio Dal Maso danno-biologico-perizie-ctp-ctu

La valutazione del danno biologico di natura psichica

consiste nella menomazione dell’integrità psicofisica della persona ed è risarcibile in base agli art 2059 c.c. e art 32 Cost. .

Il danno biologico, per essere tale, ha come presupposto l’insorgenza di una condizione patologica nello stato di salute, suscettibile di accertamento medico-legale.

Il danno biologico di natura psichica consiste nella riduzione, menomazione, temporanea o permanente, di una o più funzioni della psiche della persona con conseguente impedimento dell’espressione della propria personalità nel mondo esterno in modo cosi significativo da ostacolare lo svolgimento delle consuete attività di vita del soggetto, intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti riguardanti la sfera affettiva, familiare, sociale, sportiva, lavorativa, ecc. Il danno biologico di natura psichica deve essere sostanziato, al pari del danno biologico, sulla base dell’evidenza medica, attraverso una consulenza tecnica effettuata da professionisti, psicologi o psichiatri forensi, che dimostri un nesso di causa con l’evento lesivo.

Nella genesi dei disturbi psichici la sequenza causale è di tipo circolare ed è fortemente condizionata dalla soggettività, per cui le reazioni ad eventi esterni che suscitano l’attivazione di meccanismi di adattamento/coping è di norma estremamente variabile, non solo sul piano quantitativo ma anche su quello qualitativo. Per individuare il nesso di causa è indispensabile cercare gli elementi coerenti che collegano l’evento, il disturbo e la struttura di personalità. In altri termini potremmo dire che l’influenza della personalità sarà tanto maggiore quanto minore risulterà essere l’efficienza lesiva dell’evento traumatico e viceversa.

E’ verosimile e scientificamente fondato l’assunto secondo cui un tratto di personalità e, ancor più, un disturbo di personalità possono condizionare in modo significativo sia la tipologia che il peso della risposta ad un certo evento. Proprio questo è uno degli aspetti fondamentali che competono allo psicologo forense, ossia stabilire se e in che misura un determinato evento possa essere concausa nel far emergere una condizione psichica già in parte precaria oppure se l’evento ha di per sè causato una problematica psichica in un quadro di personalità che non aveva, fino a quel momento, alcuna rilevanza clinica.